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Cessione quote

Cessione quote: quando serve comunque il notaio

Aggiornato: Giugno 2026·7 min di lettura

La cessione di quote senza notaio è legale e funziona. Ma non copre tutto. La legge che la permette (art. 36 del D.L. 112/2008) ha un confine preciso: vale solo per gli atti tra vivi a titolo oneroso. Fuori da quel perimetro, il notaio torna necessario. Qui ti diciamo con chiarezza dove finisce la via veloce e dove serve l'atto pubblico, senza promesse comode.

Il confine: atto tra vivi e a titolo oneroso

La procedura digitale, firmata dal commercialista abilitato e depositata al Registro Imprese, è ammessa solo per i trasferimenti tra vivi a titolo oneroso. Tradotto: una vendita, dove c'è un corrispettivo.

Da questa regola discende quasi tutto. Se manca il corrispettivo (una donazione) o se il trasferimento non è "tra vivi" (una successione per morte), si esce dal perimetro e serve il notaio o la procedura sua propria. Lo stesso vale quando l'operazione non è una semplice cessione ma tocca lo statuto o il capitale.

La tabella: quando serve e quando no

Ecco i casi più frequenti, divisi tra via senza notaio e atto notarile:

OperazioneNotaio?
Vendita di quota tra persone fisicheNo
Vendita di quota a una società (a titolo oneroso)No
Cessione di usufrutto o nuda proprietà a titolo onerosoNo
Donazione di quota (atto gratuito)
Trasferimento per successione (mortis causa)
Costituzione di pegno sulla quotaSì (di regola)
Costituzione di usufrutto a titolo gratuito
Conferimento della quota in un'altra società
Modifica di statuto o atto costitutivo
Aumento o riduzione del capitale
SRLS che cede a una persona giuridicaSpesso sì (vedi sotto)
Atto con procura redatta all'esteroSì (per la procura)

Donazione e successione: fuori dalla via veloce

La donazione di una quota è un atto gratuito: non c'è prezzo. Per questo richiede l'atto pubblico notarile, con i testimoni previsti per le donazioni. La procedura digitale del commercialista non è ammessa.

La successione non è nemmeno una cessione: la quota passa agli eredi per legge alla morte del socio. Il trasferimento si gestisce con la dichiarazione di successione e i relativi adempimenti al Registro Imprese, su una strada diversa da quella della vendita.

Pegno e usufrutto: attenzione alla distinzione

Qui c'è una sfumatura che vale la pena spiegare bene. Cedere a pagamento un usufrutto o la nuda proprietà già esistenti rientra negli atti onerosi, e in linea di principio si può fare con la procedura digitale.

Diverso è costituire un diritto nuovo. Dare la quota in pegno a garanzia di un debito, o costituire un usufrutto a titolo gratuito, sono operazioni che di regola passano dal notaio. Sono atti di natura diversa dalla compravendita, e l'inquadramento va verificato caso per caso prima di muoversi.

Conferimenti e modifiche allo statuto

Se invece di vendere la quota la conferisci in un'altra società (la dai in cambio di partecipazioni in quella società), non sei in una semplice cessione: stai modificando il capitale della società che riceve. Serve il notaio, spesso con una perizia di stima.

Lo stesso per ogni intervento sull'atto costitutivo o sullo statuto: cambio dell'oggetto sociale, aumenti e riduzioni di capitale, trasformazioni, fusioni. Sono delibere che richiedono il verbale notarile. La via senza notaio è pensata per spostare quote, non per riscrivere le regole della società.

SRLS verso società e procure estere

Una SRLS nasce con soli soci persone fisiche. Se una quota viene ceduta a una persona giuridica, la società perde lo status di semplificata e diventa una SRL ordinaria: un passaggio che comporta adempimenti ulteriori e di norma l'intervento del notaio. Ne parliamo nell'approfondimento dedicato alla cessione di quote SRLS.

Infine le procure estere: se una parte firma tramite un procuratore con procura redatta all'estero, quella procura va comunque depositata presso un notaio italiano o l'archivio notarile, con copia conforme firmata digitalmente. Anche nella via veloce, su questo punto il notaio rientra.

Per la procedura standard senza notaio, costi e tempi, trovi tutto nella guida su come funziona la cessione senza notaio.

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Domande frequenti

No. La donazione è un atto gratuito e richiede l'atto pubblico notarile con i testimoni. La procedura digitale del commercialista vale solo per le cessioni a pagamento (a titolo oneroso).

Di regola sì. La costituzione di un pegno è un atto diverso dalla compravendita e in genere passa dal notaio. Conviene far verificare il caso prima di firmare qualunque documento con la banca.

No, se è una vendita a titolo oneroso: anche con un acquirente persona giuridica si può usare la via senza notaio. L'eccezione è la SRLS, che cedendo a una società perde lo status di semplificata.

Fonti ufficiali

  1. Legge 133/2008, art. 36 (testo) — Dipartimento Finanze
  2. Camera di Commercio di Torino — Trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso (art. 36)
  3. Codice Civile, art. 2470 (efficacia del trasferimento) — Brocardi

Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.