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Cessione quote

Cessione quote SRL senza notaio: come funziona, costi e tempi

Aggiornato: Giugno 2026·7 min di lettura

Dal 2008 la legge permette di cedere le quote di una SRL senza notaio: l'atto lo redige un commercialista abilitato, si firma digitalmente e si deposita alla Camera di Commercio. Stessa validità legale, tempi più rapidi e costi più bassi. Ecco la procedura, senza giri di parole.

La base legale: due strade, stesso risultato

Esistono due vie parallele. Quella tradizionale (art. 2470 c.c.) passa dal notaio. Quella alternativa, introdotta dall'art. 36 del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008), consente di firmare l'atto con firma digitale e depositarlo al Registro Imprese tramite un professionista abilitato.

Le due procedure convivono: scegliere quella senza notaio non toglie nulla alla validità dell'atto.

Chi può redigere l'atto

L'atto va predisposto e depositato da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto alla Sezione A dell'Albo, incaricato dalle parti e dotato di firma digitale. Non è un fai-da-te: serve il professionista, ma al posto del notaio.

La procedura passo-passo

Tutto avviene da remoto. In sintesi:

  • L'atto nasce digitale (PDF/A) e viene firmato da cedente e cessionario con firma digitale (CAdES, file .p7m)
  • Il commercialista appone la marca temporale dopo le firme
  • Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (imposta di registro fissa)
  • Deposito al Registro Imprese entro 30 giorni (pratica Comunica)

Quanto costa davvero

Le spese fisse si aggirano intorno ai 375 €: imposta di registro 200 €, bolli 15 €, diritti di segreteria CCIAA 90 €, bollo camerale 65 € (più piccoli importi telematici). A questi si aggiunge l'onorario del professionista.

Sul guadagno (plusvalenza) il venditore paga in genere un'imposta sostitutiva del 26%. In alternativa si può rivalutare la quota con una perizia e pagare un'imposta agevolata sul valore: conviene in casi precisi (ne parliamo nell'approfondimento sulla rivalutazione).

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Quando serve comunque il notaio

La via senza notaio non copre tutto. Resta necessario il notaio, ad esempio, per:

  • Trasferimenti per successione (mortis causa)
  • Pegno e usufrutto sulle quote
  • Conferimenti, modifiche di statuto, aumenti/riduzioni di capitale, trasformazioni
  • SRLS che cede a una persona giuridica (prima va trasformata in SRL ordinaria)

I documenti per la cessione

  • Documento e codice fiscale di cedente e cessionario
  • Firma digitale valida per tutte le parti (indispensabile)
  • Visura camerale aggiornata della società
  • Statuto vigente (per verificare clausole di prelazione o gradimento)
  • Regime patrimoniale del cedente (comunione/separazione) ed eventuale consenso del coniuge
  • Dati dell'operazione: prezzo, percentuale di quota, eventuale perizia di valutazione

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Domande frequenti

Sì. È prevista dalla Legge 133/2008 e ha la stessa validità di quella notarile. L'atto è redatto da un commercialista abilitato e depositato al Registro Imprese.

Per i casi standard l'atto è pronto in 48–72 ore lavorative dalla ricezione dei documenti; restano i termini di legge per registrazione e deposito.

Di norma il 26% sulla plusvalenza (differenza tra prezzo e costo della quota). La calcoliamo e gestiamo noi, dicendoti prima quanto sarà.

Fonti ufficiali

  1. Legge 133/2008, art. 36 (testo) — Dipartimento Finanze
  2. Codice Civile, art. 2470 (efficacia del trasferimento) — Brocardi
  3. Cessione quote tramite commercialista — Informazione Fiscale

Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.