Cessione quote SRL senza notaio: come funziona, costi e tempi
Dal 2008 la legge permette di cedere le quote di una SRL senza notaio: l'atto lo redige un commercialista abilitato, si firma digitalmente e si deposita alla Camera di Commercio. Stessa validità legale, tempi più rapidi e costi più bassi. Ecco la procedura, senza giri di parole.
La base legale: due strade, stesso risultato
Esistono due vie parallele. Quella tradizionale (art. 2470 c.c.) passa dal notaio. Quella alternativa, introdotta dall'art. 36 del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008), consente di firmare l'atto con firma digitale e depositarlo al Registro Imprese tramite un professionista abilitato.
Le due procedure convivono: scegliere quella senza notaio non toglie nulla alla validità dell'atto.
Chi può redigere l'atto
L'atto va predisposto e depositato da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto alla Sezione A dell'Albo, incaricato dalle parti e dotato di firma digitale. Non è un fai-da-te: serve il professionista, ma al posto del notaio.
La procedura passo-passo
Tutto avviene da remoto. In sintesi:
- L'atto nasce digitale (PDF/A) e viene firmato da cedente e cessionario con firma digitale (CAdES, file .p7m)
- Il commercialista appone la marca temporale dopo le firme
- Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (imposta di registro fissa)
- Deposito al Registro Imprese entro 30 giorni (pratica Comunica)
Quanto costa davvero
Le spese fisse si aggirano intorno ai 375 €: imposta di registro 200 €, bolli 15 €, diritti di segreteria CCIAA 90 €, bollo camerale 65 € (più piccoli importi telematici). A questi si aggiunge l'onorario del professionista.
Sul guadagno (plusvalenza) il venditore paga in genere un'imposta sostitutiva del 26%. In alternativa si può rivalutare la quota con una perizia e pagare un'imposta agevolata sul valore: conviene in casi precisi (ne parliamo nell'approfondimento sulla rivalutazione).
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Quando serve comunque il notaio
La via senza notaio non copre tutto. Resta necessario il notaio, ad esempio, per:
- Trasferimenti per successione (mortis causa)
- Pegno e usufrutto sulle quote
- Conferimenti, modifiche di statuto, aumenti/riduzioni di capitale, trasformazioni
- SRLS che cede a una persona giuridica (prima va trasformata in SRL ordinaria)
I documenti per la cessione
- Documento e codice fiscale di cedente e cessionario
- Firma digitale valida per tutte le parti (indispensabile)
- Visura camerale aggiornata della società
- Statuto vigente (per verificare clausole di prelazione o gradimento)
- Regime patrimoniale del cedente (comunione/separazione) ed eventuale consenso del coniuge
- Dati dell'operazione: prezzo, percentuale di quota, eventuale perizia di valutazione
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Domande frequenti
Sì. È prevista dalla Legge 133/2008 e ha la stessa validità di quella notarile. L'atto è redatto da un commercialista abilitato e depositato al Registro Imprese.
Per i casi standard l'atto è pronto in 48–72 ore lavorative dalla ricezione dei documenti; restano i termini di legge per registrazione e deposito.
Di norma il 26% sulla plusvalenza (differenza tra prezzo e costo della quota). La calcoliamo e gestiamo noi, dicendoti prima quanto sarà.
Fonti ufficiali
- Legge 133/2008, art. 36 (testo) — Dipartimento Finanze
- Codice Civile, art. 2470 (efficacia del trasferimento) — Brocardi
- Cessione quote tramite commercialista — Informazione Fiscale
Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.