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Liquidazione SRL

Chiudere una SRL senza notaio: la procedura semplificata

Aggiornato: Giugno 2026·8 min di lettura

Si legge spesso che una SRL si chiude "senza notaio". È vero, ma solo in parte. La legge prevede una procedura semplificata che salta il notaio in alcuni casi precisi. In altri, il notaio resta obbligatorio. Qui ti diciamo esattamente quando vale l'una cosa e quando l'altra, così non parti con l'idea sbagliata.

La regola che pochi spiegano fino in fondo

Una SRL si scioglie per una delle sei cause elencate nell'art. 2484 del Codice Civile. La differenza tra fare a meno del notaio e doverlo coinvolgere sta tutta lì, nel numero della causa.

Le cause dal numero 1 al numero 5 sono eventi oggettivi: si verificano e basta. Gli amministratori si limitano ad accertarli. Per questi casi esiste la procedura semplificata senza notaio.

La causa numero 6 è diversa: è la decisione volontaria dei soci di chiudere, presa in assemblea. Questa richiede il verbale notarile. È il caso più frequente nella pratica, ed è anche quello in cui certi siti promettono un "senza notaio" che non esiste.

Quando NON serve il notaio (cause nn. 1-5)

Sono le situazioni in cui lo scioglimento dipende da un fatto, non da una scelta. Gli amministratori lo accertano e lo depositano al Registro Imprese. Niente notaio in questa fase.

  • n. 1 — Decorso del termine: lo statuto fissava una scadenza e quella data è arrivata
  • n. 2 — Oggetto sociale conseguito o impossibile: l'attività per cui era nata la società è finita o non è più realizzabile
  • n. 3 — Impossibilità di funzionamento dell'assemblea: una paralisi che blocca le decisioni, ad esempio per un dissidio insanabile tra soci
  • n. 4 — Capitale sceso sotto il minimo legale e non reintegrato
  • n. 5 — Recesso o esclusione di un socio nei casi degli artt. 2437-quater e 2473, quando non si riesce a liquidare la quota

Quando il notaio serve per forza (causa n. 6)

Qui siamo onesti, perché è il punto su cui è facile prendere abbagli. Se la SRL non rientra in una delle cause oggettive e i soci decidono in assemblea di chiudere, quella delibera va messa a verbale da un notaio. Lo prevede l'art. 2436 c.c., richiamato dall'art. 2484, n. 6.

In concreto: la maggior parte delle SRL che chiudono lo fa per scelta dei soci, non perché è scaduto un termine o è sparito l'oggetto sociale. Quindi, nella maggior parte dei casi reali, un passaggio dal notaio per la delibera di scioglimento ci sarà.

Quello che resta senza notaio, sempre, è tutto il resto: gli adempimenti al Registro Imprese, i bilanci, le comunicazioni, la cancellazione finale. Li segue il commercialista. Te lo diciamo subito, in fase di analisi, in quale dei due binari ti trovi, senza venderti un risparmio che non c'è.

I passaggi della procedura semplificata

Quando la causa è una delle nn. 1-5, il percorso è lineare. Ecco l'ordine:

  • Gli amministratori accertano la causa di scioglimento e ne fanno una dichiarazione
  • Depositano la dichiarazione al Registro Imprese: da quella data la società è ufficialmente "in liquidazione"
  • L'assemblea nomina il liquidatore (o più liquidatori) e fissa i criteri di liquidazione, con un verbale ordinario firmato digitalmente, senza notaio
  • Il liquidatore vende i beni, incassa i crediti e paga i debiti
  • Si redige il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto ai soci
  • Si chiede la cancellazione dal Registro Imprese: la società si estingue

Il deposito al Registro Imprese, in pratica

Ogni passaggio si traduce in una pratica telematica alla Camera di Commercio, tramite il portale Comunica. Si parte dall'iscrizione della causa di scioglimento e della nomina del liquidatore.

Un dettaglio sui tempi che conviene segnare: dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione decorrono 90 giorni. Se in questo periodo nessun socio presenta reclamo, il bilancio si intende approvato e si può procedere alla cancellazione.

Per i casi più delicati (società con debiti, contenziosi aperti, beni difficili da liquidare) il discorso si allarga: ne parliamo nell'approfondimento dedicato a come chiudere una SRL con i debiti.

Cosa devono fare gli amministratori (e perché in fretta)

L'art. 2485 c.c. impone agli amministratori di accertare la causa di scioglimento senza indugio. Non è una formula di stile.

Chi tarda o omette l'accertamento risponde in proprio dei danni che ne derivano alla società, ai soci e ai creditori. Lasciar correre una SRL che ha già una causa di scioglimento, magari per non affrontare la pratica, è un errore che può costare caro a chi amministra.

Capire subito in quale caso ti trovi

  • Verifica lo statuto: c'è un termine di durata già scaduto? (causa n. 1)
  • L'attività della società è cessata o non più realizzabile? (causa n. 2)
  • Il capitale è sceso sotto il minimo legale senza reintegro? (causa n. 4)
  • Se nessuna causa oggettiva ricorre, è una scelta dei soci: serve il notaio (causa n. 6)
  • In ogni caso, prepara visura aggiornata, ultimo bilancio e situazione di debiti e crediti
  • Individua chi farà il liquidatore (può essere un socio, l'ex amministratore o un terzo)

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Domande frequenti

Dipende dal motivo. Se la società rientra in una causa di legge (art. 2484, nn. 1-5: termine scaduto, oggetto esaurito, capitale sotto il minimo, ecc.) si usa la procedura semplificata senza notaio. Se invece sono i soci a decidere volontariamente di chiudere (n. 6), la delibera richiede il verbale notarile. Te lo diciamo chiaro fin dall'analisi.

No. Lo scioglimento deciso in assemblea è la causa n. 6 dell'art. 2484 e per legge va verbalizzato da un notaio. Quello che resta senza notaio sono tutti gli altri adempimenti: bilanci, comunicazioni alla Camera di Commercio e cancellazione finale.

Lo nomina l'assemblea. Può essere un socio, l'ex amministratore o un professionista esterno. Il liquidatore gestisce la vendita dei beni, l'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti fino alla cancellazione.

Fonti ufficiali

  1. Codice Civile, art. 2484 (cause di scioglimento) — Brocardi
  2. Codice Civile, art. 2485 (obblighi degli amministratori) — Brocardi
  3. Camera di Commercio di Firenze — La procedura semplificata per lo scioglimento delle SRL

Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.