Aliquota della rivalutazione: perché nel 2026 è salita al 21%
L'aliquota della rivalutazione delle quote non è sempre stata quella di oggi. È cresciuta a tappe, e nel 2026 è arrivata al 21% per le partecipazioni. Capire questa storia aiuta a non confondere le norme e, soprattutto, a non attribuire il rialzo alla legge sbagliata, un errore che gira parecchio online.
L'aliquota oggi: 21% sulle partecipazioni
Per chi rivaluta una partecipazione nel 2026 l'imposta sostitutiva è del 21%, e si calcola sull'intero valore di perizia della quota, non solo sul guadagno.
I terreni seguono una strada diversa: per loro l'aliquota resta al 18%. È una differenza voluta dal legislatore, e va tenuta a mente perché spesso le due rivalutazioni vengono trattate insieme.
La storia delle aliquote, anno per anno
Fino a qualche anno fa la rivalutazione costava molto meno. L'aliquota è salita progressivamente, rendendo lo strumento meno automatico di un tempo.
| Anno | Aliquota partecipazioni |
|---|---|
| 2022 | 14% |
| 2023 | 16% |
| 2024 | 16% |
| 2025 | 18% |
| 2026 | 21% |
La base normativa corretta (e l'errore da evitare)
Qui serve precisione, perché si fa confusione di continuo. Sono due le leggi che contano:
La Legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha reso la rivalutazione una misura strutturale, "a regime": non più una finestra straordinaria da prorogare ogni anno, ma un'opzione stabile per chi possiede quote al 1° gennaio. Con quella legge l'aliquota era fissata al 18%.
Il salto al 21% è arrivato dopo, con la Legge 199/2025 (Bilancio 2026), all'articolo 1, comma 144, che ha alzato l'imposta dal 18% al 21% per le sole partecipazioni a partire dal 2026.
Attenzione: il 21% non è della legge del 2024
L'errore più diffuso è attribuire il 21% alla Legge di Bilancio 2025 (la 207/2024). È sbagliato. Quella legge ha messo la rivalutazione a regime con aliquota al 18%.
Il 21% è figlio della Legge di Bilancio 2026, cioè la 199/2025. Se leggi da qualche parte che la 207/2024 ha portato l'aliquota al 21%, quella fonte sta sbagliando legge.
Perché l'aliquota più alta cambia i conti
Con il 18% la rivalutazione conveniva in parecchi casi. Al 21% la soglia si è alzata: oggi lo strumento ripaga solo quando la quota vale molto più di quanto è costata.
Per il dettaglio del confronto con il 26% e del calcolo di convenienza vedi rivalutare o pagare il 26%.
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Domande frequenti
Il 21% sul valore di perizia, per le partecipazioni. I terreni restano al 18%. L'imposta si calcola sull'intero valore della quota, non sulla sola plusvalenza.
La Legge 199/2025, cioè la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 144). La precedente Legge 207/2024 aveva reso la misura strutturale ma con aliquota al 18%.
No. Dal 2026 le partecipazioni sono al 21%, mentre i terreni restano al 18%. È una differenza introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Fonti ufficiali
- Rivalutazione partecipazioni con aliquota al 21% e terreni al 18% — FiscoeTasse
- Rivalutazione partecipazioni societarie: le nuove opzioni entrano a regime — Federnotizie
- Rivalutazione partecipazioni con imposta sostitutiva al 21% — Ipsoa
Contenuto informativo aggiornato a Giugno 2026. Non sostituisce una consulenza personalizzata: ogni situazione va valutata nel caso concreto.